Nessuna tregua alle misure di contrasto al coronavirus in Sicilia.
I risultati finora raggiunti sono incoraggianti, ma, è ancora presto per allentare le misure restrittive che finora hanno funzionato per contenere il virus.
Le misure adottate si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.
Si elencano le disposizioni:
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della
propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi
di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente
disposizione.
Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La nuova ordinanza ha validità dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
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